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Il laboratorio offre consulenze e perizie in tribunali amministrativi, civili e penali per l'analisi e l'estrazione di dati dai seguenti dispositivi:
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Il laboratorio è fornito delle migliori attrezzature per l'elaborazione di copie forensi (es. Cellebrite, DVD Examiner, MRT, etc. ) e fornisce elaborati e perizie specifiche e dettagliate per l'utilizzo in tribunale.
Quando per la risoluzione di un processo civile o penale è necessaria una perizia tecnica che faccia chiarezza su uno o più quesiti oggetto di disputa, il Giudice nomina un CTU, ovvero un Consulente Tecnico d'Ufficio affidandogli l'incarico di condurre le operazioni peritali e formulare una risposta. La relazione redatta dal consulente tecnico nominato, dunque, avrà un peso determinante e su essa si baserà la decisione finale del giudice. Le parti interessate, tuttavia, possono a loro volta nominare un perito con lo scopo di affiancare il CTU e redigere, a sua volta, delle perizie. In questi casi, il perito tecnico, prende il nome di CTU.
Chiariamo subito che, con l'acronimo CTP, ha un duplice significato. Esso, infatti indica:
- il consulente tecnico di parte, ovvero il professionista ingaggiato dalle parti;
- la consulenza tecnica di parte, ovvero la perizia svolta da quest'ultimo.
Si tratta di una figura che svolge un ruolo analogo al CTU, ma a differenza del primo che è tenuto all'imparzialità, le perizie del CTP e le sue valutazioni sono finalizzate ad avvalorare la posizione della parte che esso rappresenta. Stando a quanto detto possiamo affermare che il CTU è una sorta di "difensore tecnico" della parte.
La possibilità di nominare un CTP è stabilita dall'articolo 201 del Codice di Procedura Civile il quale stabilisce che, con il medesimo provvedimento con cui nomina del Consulente Tecnico d'Ufficio, il giudice attribuisce alle parti la facoltà di designare un loro Consulente CTP, indicando i termini entro cui effettuare la nomina. Questo porta ad una prima precisazione: la nomina del CTP può essere effettuata solo se il Giudice ha nominato il suo CTU.
Chi sceglie il CTP è, dunque, la parte interessata che, tramite il proprio avvocato, presenta al giudice la dichiarazione di nomina del CTP, all'interno della quale devono essere presenti 2 elementi fondamentali:
Specifichiamo che la nomina, per risultare efficace, deve essere presentata in Cancelleria entro i termini previsti. Eventuali dichiarazioni che non rispettano questo requisito verranno considerate nulle. Il cancelliere si servirà dei dati contenuti nella dichiarazione per dare tempestive comunicazioni al CTP delle indagini predisposte dal CTU, affinchè egli possa prendervi a sua volta parte secondo quanto stabilito dagli artt. 194 e 201 del c.p.c..
Inoltre, puntualizziamo che nominare un CTP non è obbligatorio.
La domanda è più che lecita e trova risposta nell'articolo 225 del Codice di Procedura Penale, il quale attribuisce a ciascuna delle parti la facoltà di nominare il proprio consulente in numero non superiore a quello dei CTU. Ciò vuol dire che, se il giudice procede alla nomina di un Consulente Tecnico d'Ufficio per la risoluzione di un quesito, ognuna delle due parti potrà nominare un solo CTP. In casi più complessi in cui il giudice richieda la presenza di più CTU per rispondere a quesiti tecnici di natura diversa, ciascuna delle parti avrà facoltà di nominare altrettanti CTP.
A differenza dal CTU che deve essere un professionista iscritto in appositi albi tenuti presso il tribunale, non esiste alcun albo dei CTP. Oltre a questo, per il Consulente Tecnico di Parte non è obbligatorio essere iscritto ad un albo professionale, anche un professionista regolarmente iscritto al proprio albo di riferimento, agli occhi del giudice, avrà maggiore credibilità. Non essendo un soggetto che opera sotto giuramento di imparzialità, per la nomina del CTP vengono a mancare le incompatibilità previste per il CTU, ciò vuol dire che a svolgere il ruolo di consulente di parte può essere anche un parente o un conoscente della parte interessata o, addirittura, la parte stessa.
Quali sono i compiti del CTP?
Il ruolo del CTP è sostenere la parte che lo ha nominato e difendere i suoi interessi tramite le proprie deduzioni tecniche. Tra le mansioni richieste al Consulente Tecnico della parte rientrano:
assistere alle operazioni peritali svolte dal CTU, ai sensi dell'articolo 194;
partecipare all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che interviene il CTU;
intervenire sulle perizie e le indagini tecniche svolte dal CTU fornendo le sue osservazioni;
limitare le sue osservazioni al campo di indagine stabilito dal Giudice per il CTU.
Le osservazioni che il CTP avanza in fase di udienza verranno trascritte nel relativo verbale, invece, le osservazioni in esito alle indagini del CTU verranno inserite nella perizia del CTU, ma faranno anche parte di un'apposita relazione a cura del Consulente di parte: la CTP di cui si parlava in apertura. Di conseguenza, pur non avendo valore probatorio, la documentazione la relazione del CTP diventerà parte integrale della documentazione prodotta dalla parte che egli rappresenta.
Quanto viene pagato un CTP e da chi?
Concludiamo il nostro articolo parlando del compenso del CTP, vediamo nello specifico chi deve pagarlo e a quanto può ammontare il costo della sua perizia. Per quanto riguarda la prima domanda, a pagare il CTP è sempre la parte che lo nomina la quale tuttavia, in caso di vittoria, potrà recuperare il costo della consulenza in quanto essa rientra tra le cosiddette "spese di causa". La cifra da corrispondere al professionista varia in base alle relative tariffe professionali, in ogni caso, a decidere quale sia il giusto compenso è il Giudice.
Specifichiamo che il CTP ha diritto di ricevere pagamento anche nel caso in cui la parte che lo ha nominato perda la causa.
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